S.I.L.P.A.

SINDACATO ITALIANO LAVORATORI PENSIONATI AGRICOLI

SEDE DI ROMA PRENESTINO
Assistenza legale ai propri iscritti tramite avvocato e consulente del lavoro

ULTIME NEWS
22 Ottobre 2024Indennità e bonusA seguito di una visita per l’accertamento dei requisiti per invalidità civile, handicap, disabilità o altre prestazioni legate all’assistenza sociale, il verbale di accertamento sanitario può avere diversi esiti. Ogni esito riflette il grado di riconoscimento delle condizioni di invalidità o disabilità e può influenzare l’accesso a determinate prestazioni economiche e agevolazioni. Di seguito i principali possibili esiti: 1. Riconoscimento dell’Invalidità Civile:    – Invalidità parziale (dal 33% al 73%): Riconoscimento di una parziale compromissione delle capacità lavorative o della vita quotidiana, ma non sufficiente per l’accesso a prestazioni economiche. Potrebbe dare diritto solo a benefici non economici, come l’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato.    – Invalidità dal 74% al 99%: In questo caso, il soggetto ha diritto all’assegno mensile di assistenza se non lavora e rispetta i requisiti di reddito.    – Invalidità totale (100%): Riconoscimento dell’invalidità totale che comporta l’accesso a una pensione di invalidità. Se la persona è non autosufficiente, potrebbe ottenere anche l’indennità di accompagnamento.  2. Riconoscimento dell’Handicap (Legge 104/1992):    – Handicap: Riconoscimento di una condizione di svantaggio sociale o lavorativo, che può dare diritto a benefici non economici come permessi lavorativi e agevolazioni fiscali.    – Handicap grave (art. 3, comma 3): Riconoscimento di una situazione di particolare gravità, che dà accesso a maggiori agevolazioni, come il diritto a permessi lavorativi retribuiti, congedo straordinario per i familiari che assistono e altre facilitazioni. 3. Indennità di Accompagnamento:   – Concessa: Viene riconosciuta quando il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana o deambulare senza l’aiuto di un’altra persona. Non è legata a requisiti di reddito.    – Negata: Può essere negata se il soggetto non viene riconosciuto non autosufficiente nonostante l’invalidità totale. 4. Non Riconoscimento o Riduzione dei Benefici:    – Esito negativo: Il soggetto può essere dichiarato non invalido o non rientrante nelle categorie che danno diritto a prestazioni economiche, se la sua condizione non raggiunge le soglie minime richieste.    – Aggravamento non riconosciuto: In caso di richiesta di revisione o di accertamento per aggravamento, potrebbe essere valutato che le condizioni di salute non sono peggiorate, mantenendo quindi lo stesso livello di invalidità o handicap. 5. Esenzione da Visite Future:    – Se viene diagnosticata una patologia stabilizzata o ingravescente (patologia che non migliora o peggiora progressivamente), il soggetto può essere esonerato da future visite di revisione periodiche. 6. Accertamento dei Requisiti per le Prestazioni:    – Requisiti presenti: Se vengono accertati tutti i requisiti previsti dalla normativa, il soggetto può ottenere accesso a pensioni, assegni di assistenza, indennità di accompagnamento o altre forme di sostegno.    – Requisiti assenti: Se non vengono soddisfatti i requisiti normativi, il soggetto non ha diritto ai benefici richiesti. 7. Ricorso all’Autorità Giudiziaria:    – Se l’esito della visita non è favorevole, il soggetto può presentare ricorso entro 6 mesi dalla notifica del verbale, rivolgendosi all’Autorità giudiziaria ordinaria per contestare la decisione. Per maggiori informazioni clicca qui. Ogni esito dipende dalla gravità delle condizioni del richiedente e dall’applicazione delle normative vigenti in materia di invalidità e assistenza sociale. Per maggiori informazioni visita il sito dell’INPS [...]
27 Settembre 2024Indennità e bonusL’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) eroga diverse forme di assistenza per soggetti invalidi, portatori di handicap o non autosufficienti. Ecco le principali prestazioni e benefici: 1. Domanda di Invalidità Civile– Destinatari: Persone con problemi fisici o mentali che comportano una riduzione della capacità lavorativa o che rendono difficile lo svolgimento delle attività quotidiane.– Benefici: Assegno di invalidità per chi ha una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%, pensione di invalidità per chi ha una invalidità del 100%. 2. Domanda per Indennità di Accompagnamento– Destinatari: Invalidi civili al 100% che non sono autosufficienti e necessitano di assistenza continua per svolgere le attività della vita quotidiana.– Benefici: Indennità mensile di accompagnamento, indipendente dal reddito del richiedente. 3.Domanda di Handicap (Legge 104/1992)– Destinatari: Persone con disabilità che chiedono il riconoscimento di uno stato di handicap o handicap grave.– Benefici: Agevolazioni come i permessi retribuiti per il lavoratore disabile o per il familiare che lo assiste, congedo straordinario, detrazioni fiscali, e altre agevolazioni. 4. Domanda per Assegno Mensile di Assistenza (Invalidità Parziale)– Destinatari: Invalidi civili con una percentuale di invalidità tra il 74% e il 99%, che non svolgono attività lavorativa.– Benefici: Erogazione di un assegno mensile, a condizione che il reddito del richiedente non superi una determinata soglia. 5. Domanda di Pensione di Inabilità– Destinatari: Lavoratori che hanno una totale e permanente inabilità lavorativa a causa di una malattia o invalidità.– Benefici: Pensione mensile a chi ha versato un certo numero di contributi e soddisfa i requisiti di reddito. 6. Domanda per Assegno Ordinario di Invalidità– Destinatari: Lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa di almeno 2/3.– Benefici: Assegno mensile erogato a chi ha versato un numero minimo di contributi, riconosciuto fino a 65 anni.  7. Domanda di Ciechi Civili– Destinatari: Persone riconosciute cieche totali o parzial– Benefici: Pensioni, indennità di accompagnamento o indennità speciale per i ciechi parziali, in base alla gravità della disabilità e ai requisiti di reddito. 8.Domanda di Sordi Civili– Destinatari: Persone sorde dalla nascita o divenute tali in giovane età.– Benefici: Pensioni di invalidità per i sordi, indennità di comunicazione per facilitare la comunicazione quotidiana, indipendentemente dal reddito. 9. Domanda per Prestazioni Assistenziali per la Non Autosufficienza (Home Care Premium)– Destinatari: Dipendenti pubblici o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i loro familiari non autosufficienti.– Benefici: Servizi di assistenza domiciliare o contributi economici per coprire le spese dell’assistenza. 10. Domanda di Invalidità sul Lavoro (INAIL)Destinatari: Lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro o hanno contratto una malattia professionale.– Benefici: Rendite per inabilità temporanea o permanente, copertura delle spese mediche e riabilitative, indennità giornaliera. 11. Domanda di Pensione per Categorie Speciali– Destinatari: Militari, invalidi di guerra, o categorie assimilate.– Benefici: Pensioni e indennità specifiche in base alla categoria di appartenenza. 12. Domanda per Congedo Straordinario– Destinatari: Lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104.– Benefici: Congedo retribuito per un massimo di due anni per assistere il familiare disabile. 13. Domanda per Esenzione Ticket Sanitario– Destinatari: Persone con invalidità riconosciuta o con gravi patologie.– Benefici: Esenzione dal pagamento del ticket sanitario per prestazioni mediche, esami e farmaci. 14. Domanda di Revisione dell’Invalidità o Aggravamento– Destinatari: Persone già riconosciute invalide o disabili che richiedono una revisione del loro stato per un eventuale aggravamento delle condizioni di salute.– Benefici: Aumento dei benefici e delle prestazioni in caso di riconoscimento dell’aggravamento. Queste domande possono essere inoltrate all’INPS per ottenere benefici economici, assistenziali o agevolazioni per chi è affetto da invalidità o handicap, oppure per chi assiste persone non autosufficienti o disabili.Per maggiori informazioni visita https://www.inps.it/it/it/sostegni-sussidi-indennita/per-disabili-invalidi-inabili.html COSA SUCCEDE SE LA DOMANDA DI SOSTEGNO NON VIENE ACCOLTA? E’ possibile fare ricorso? —> visita il nostro approfondimento qui. [...]
21 Settembre 2024Indennità e bonusL’accertamento tecnico preventivo (ATP) disciplinato dall’art. 445-bis del codice di procedura civile è un istituto cruciale nel contesto del contenzioso previdenziale e assistenziale. Creato per semplificare le controversie riguardanti invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, l’ATP viene impiegato quando l’INPS o l’Ente Assistenziale non riconosce i presupposti del soggetto per accedere ai benefici richiesti (invalidità civile, indennità di accompagnamento, ecc.).Questo strumento di accertamento preliminare è finalizzato alla verifica delle condizioni sanitarie che danno diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali. La norma prevede un iter speciale, distinto dal tradizionale ricorso giurisdizionale, più veloce e snello, per consentire al richiedente una soluzione celere del problema.PROCEDIMENTOL’ATP si distingue per una struttura rapida, volta principalmente all’accertamento tecnico della condizione sanitaria del ricorrente. Il procedimento si articola in diverse fasi:– Domanda di ATP: Il soggetto interessato, prima di proporre una causa, può (o deve, in alcuni casi) richiedere un accertamento tecnico preventivo relativo alle proprie condizioni di salute. Il ricorso, redatto da un Avvocato, deve essere proposto entro sei mesi dalla notifica del provvedimento amministrativo negativo o in mancanza di risposta dell’amministrazione.– Nomina del consulente tecnico d’ufficio (CTU): Il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU), solitamente un medico specialista, per eseguire la perizia necessaria. La CTU ha lo scopo di accertare la condizione sanitaria del ricorrente e verificare se essa rientra nei parametri previsti dalla legge per ottenere il beneficio richiesto (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, ecc.).– Conclusione della CTU e deposito della relazione: Terminata l’istruttoria, il consulente redige una relazione che verrà depositata presso il giudice. Tale relazione, con la quale il CTU dichiara se il richiedente aveva o meno diritto alla prestazione richiesta, rappresenta l’elemento principale del procedimento, in quanto il giudizio tecnico formulato dal CTU assume un ruolo centrale nella successiva fase.– Valore della Consulenza Tecnica d’Ufficio: La relazione del CTU è destinata a essere accettata come conclusiva dalle parti. Se la parte soccombente (ad esempio l’ente previdenziale o l’INPS) non propone opposizione alla perizia entro trenta giorni dal deposito, il giudice dichiara l’esito dell’ATP con decreto, che ha valore di accertamento e diventa esecutivo. Di conseguenza, in assenza di opposizione, l’ATP si conclude definitivamente senza necessità di un ulteriore processo.– Fase di Opposizione: Se una delle parti intende contestare la perizia, ha la facoltà di proporre opposizione entro trenta giorni. In tal caso, si apre il vero e proprio processo di merito davanti al giudice ordinario, che dovrà valutare nuovamente la questione alla luce delle osservazioni presentate dalle parti e della consulenza tecnica d’ufficio. L’opposizione non deve necessariamente riguardare la totalità del giudizio espresso dal CTU, ma può limitarsi a specifici aspetti della perizia. Nel caso in cui la CTU riconosca l’esistenza dei requisiti per accedere alla prestazione richiesta, l’INPS ha 120 giorni per procedere al pagamento delle prestazioni riconosciute e degli eventuali arretrati a favore del richiedente.Per maggiori informazioni su invalidità civile, ricorso e accertamento tecnico preventivo, contatta i nostri Uffici. [...]
2 Settembre 2024Indennità e bonusL’indennità di accompagnamento e l’invalidità civile sono prestazioni assistenziali previste dal sistema giuridico italiano per garantire un sostegno economico e una assistenza a persone con gravi disabilità. (per maggiori informazioni visita il sito dell’INPS). Tuttavia, ottenere il riconoscimento di questi diritti può risultare complesso e, in molti casi, richiede il ricorso legale per far valere le proprie ragioni.RequisitiL’indennità di accompagnamento è destinata ai cittadini italiani (o stranieri regolarmente residenti) che si trovano in condizioni di disabilità tali da necessitare di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Per ottenere questa indennità, la persona deve essere dichiarata totalmente inabile, con un’invalidità pari al 100%.L’invalidità civile, invece, si riferisce a una condizione di riduzione della capacità lavorativa o, per i minori e gli anziani, a una limitazione nello svolgimento delle attività quotidiane. Le percentuali di invalidità sono valutate in base a tabelle specifiche e solo superando determinate soglie si ha diritto a benefici economici o altre forme di sostegno.Il RicorsoSe la domanda per l’indennità di accompagnamento o per il riconoscimento dell’invalidità civile viene rigettata, l’interessato può presentare ricorso presso il Tribunale competente.                1.           Ricorso Amministrativo Preliminare: Prima di procedere al ricorso giurisdizionale, è consigliabile presentare un ricorso amministrativo all’INPS, contestando la decisione con la documentazione medica aggiornata. Questo passaggio non è obbligatorio, ma potrebbe facilitare la risoluzione della controversia senza dover ricorrere alla via giudiziaria.                2.           Ricorso Giurisdizionale: Se il ricorso amministrativo non produce esiti favorevoli, l’interessato può presentare un ricorso al Tribunale, sezione lavoro e previdenza. Questo ricorso deve essere depositato entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento dell’INPS.                3.           Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio (ATP): Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, prima di proporre il giudizio, occorre proporre un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), ovvero una perizia medico-legale che valuta le condizioni di salute del ricorrente. L’ATP è un passaggio cruciale, poiché le sue conclusioni sono spesso determinanti per l’esito del ricorso (visita il nostro approfondimento qui).                4.           L’omologa: Il CTU redige una relazione peritale, nella quale esprime il proprio giudizio sul diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale. Se la perizia conferma il diritto del ricorrente, il giudice emette un decreto di omologa, che riconosce la prestazione richiesta e obbliga l’INPS a provvedere al pagamento. Questo decreto ha la stessa forza di una sentenza, ma è emesso in una fase preliminare, quindi in tempi più rapidi rispetto a un giudizio ordinario.Aspetti CriticiLa complessità della procedura e la necessità di una documentazione medica accurata rendono fondamentale l’assistenza di un legale specializzato. Inoltre, è consigliabile agire tempestivamente, poiché i termini per il ricorso sono perentori.Un altro aspetto da considerare è l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, che può influire significativamente sull’esito del ricorso. Pertanto, un’analisi approfondita della giurisprudenza recente e delle eventuali modifiche legislative è essenziale per preparare un ricorso efficace.ConclusioneIl ricorso per ottenere l’indennità di accompagnamento e l’invalidità civile è uno strumento fondamentale per tutelare i diritti delle persone con disabilità. Sebbene la procedura possa risultare complessa, una corretta preparazione del ricorso e un’adeguata assistenza legale possono aumentare le probabilità di successo, garantendo il riconoscimento di prestazioni essenziali per il sostegno quotidiano. [...]
27 Giugno 2024Indennità e bonus / Rapporto di lavoroCome funziona il Fondo di Garanzia dei lavoratori. Spesso accade che il datore di lavoro, al termine del rapporto, non corrisponda al lavoratore le somme dovute a titolo di TFR (c.d. liquidazione) o di alcune mensilità di retribuzione.        A tutela dei lavoratori, l’INPS ha previsto un importante strumento: il Fondo di garanzia, istituito per garantire il pagamento dei crediti previdenziali e dei crediti maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro in caso di fallimento o di insolvenza dell’impresa.   Per poter richiedere il pagamento di quanto dovuto dal datore al Fondo di garanzia, innanzitutto è necessario che il credito sia accertato giudizialmente.    Quanto al datore, quest’ultimo dovrà essere sottoposto a procedura concorsuale (ad esempio il fallimento); alternativamente, dovrà risultare che l’esecuzione forzata nei confronti del medesimo non abbia raggiunto i risultati sperati.In presenza dei suddetti requisiti, il lavoratore potrà rivolgersi alla sede INPS competente per territorio per richiedere l’intervento del Fondo di garanzia, al fine di ottenere il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni.         Il lavoratore dovrà, tuttavia, tenere conto dei termini di prescrizione dei crediti suindicati: se nel caso di TFR il termine per la richiesta è di 5 anni dalla cessazione del rapporto, nel caso di crediti di altra natura la prescrizione matura in un anno.  È fondamentale, dunque, per il lavoratore agire tempestivamente per poter accedere ad un efficace strumento di tutela istituito in suo favore. Per maggiori informazioni, contatta la nostra sede o visita il sito dell’INPS a questo link . [...]
4 Maggio 2024Indennità e bonus / Rapporto di lavoroLa disciplina di erogazione  del trattamento di fine servizio (T.F.S.) dei dipendenti statali avviene, di regola, decorsi 24 mesi dalla cessazione  del rapporto, in caso di dimissioni, mentre in caso di cessazione del servizio per raggiunti limiti di età o di servizio avviene in 12 mesi. L’INPS, di regola, provvede entro i successivi 3 mesi ad erogare le somme agli aventi diritto, superati i quali sono dovuti gli interessi. Per gli enti non iscritti all’Inps ai fini del Tfs/Tfr la prestazione è erogata dal datore di lavoro, a carico del proprio bilancio. Qualora la prestazione lorda risulti superiore a 50 mila euro, si applica la rateizzazione.  Per importi tra 50 e 100 mila euro, l’eccedenza rispetto a 50mila euro è corrisposta dopo un anno dalla prima rata. Per importi superiori a 100mila euro, l’eccedenza rispetto a 100mila euro è corrisposta dopo due anni dalla prima rata. Nella realtà dei casi, tuttavia, in base alle prestazioni a cui l’assicurato accede, i tempi potrebbero essere ulteriormente posticipati. Per questi motivi, l’INPS ha introdotto nel 2022 un programma sperimentale triennale, offrendo la nuova opzione di “Anticipazione ordinaria del Tfs e del Tfr” a beneficio dei membri del Fondo credito. Tale iniziativa permette all’Ente di erogare in anticipo la somma dovuta ai beneficiari utilizzando le risorse accumulate nel Fondo. Quando arriva il momento del pagamento “ordinario” del Tfs/Tfr, l’importo anticipato viene recuperato e reintegrato nel Fondo credito. Questo servizio prevede l’applicazione di un interesse annuo dell’1% e dello 0,50% per le spese di gestione. Tuttavia, dal 25 aprile 2024 non è possibile presentare la domanda di anticipazione ordinaria del Tfs con il Fondo Credito, per esaurimento del budget disponibile. L’Inps, infatti, con messaggio 1628 del 25.4.2024 ha comunicato “che a decorrere dal 26 aprile 2024 e fino a nuova comunicazione, non è possibile per gli uffici credito delle Sedi/Poli territoriali e nazionali elaborare e trasmettere le bozze di proposta di cessione agli utenti. Le domande, per le quali la proposta di cessione pervenuta dall’utente abbia superato la verifica di capienza, devono essere esitate con le consuete modalità.” Si attende quindi che l’INPS fornisca nuove direttive operative per la gestione delle pratiche ancora in sospeso. [...]
1 Maggio 2024Rapporto di lavoroL’Unione Europea ricorda l’importanza dei fondamentali diritti sul lavoro. Ogni lavoratore dell’UE gode di alcuni diritti minimi per quanto riguarda: la salute e sicurezza sul lavoro: diritti e doveri generali, ambiente di lavoro, attrezzatura professionale, rischi specifici e lavoratori a rischio le pari opportunità tra uomo e donna: parità di trattamento sul lavoro, lavoratrici in gravidanza, congedo di maternità, congedo parentale la tutela contro ogni forma di discriminazione fondata su sesso, razza, religione, età, disabilità e orientamento sessuale il diritto del lavoro: lavoro a tempo parziale, contratti a termine, orario di lavoro, giovani lavoratori, informazione e consultazione dei lavoratori. “I singoli paesi dell’UE devono far sì che le rispettive legislazioni nazionali tutelino i diritti sanciti dalla normativa europea sul lavoro (direttive). Chi ritenga che i suoi diritti siano stati lesi, deve prima rivolgersi all’ispettorato del lavoro, al tribunale del lavoro, ecc. del proprio paese” Oggi, nella giornata che celebra la Festa del Lavoro e dei lavoratori, ricordiamo l’importanza del lavoro, elemento base della identità democratica di un Paese, con le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Il lavoro è legato, in maniera indissolubile, alla persona, alla sua dignità, alla sua dimensione sociale, al contributo che ciascuno può e deve dare alla partecipazione alla vita della società. Il lavoro non è una merce. Il lavoro è libertà. Anzitutto libertà dal bisogno; e strumento per esprimere sé stessi, per realizzarsi nella vita. Auguri a chi promuove lavoro, a chi lo difende, a chi lo cerca, a chi desidera migliorarlo, a chi ha concluso la sua esperienza lavorativa” Buon Primo maggio! Buona festa del lavoro! [...]
10 Aprile 2024Rapporto di lavoroIl tentativo di conciliazione monocratica è prevista dall’art 11 del D. Lgs. n. 124/2004, e si presenta come un istituto attraverso il quale datore di lavoro e lavoratore cercano soluzione ad una controversia tra loro insorta con l’ausilio dell’Ispettore il quale, in caso di mancato accordo tra datore di lavoro e lavoratore, può avviare la procedura di ispezione presso l’Azienda. Il tentativo di conciliazione si svolge presso la sede territorialmente competente dell’ispettorato Nazionale del lavoro e le parti possono presentarsi personalmente o rappresentate da avvocati, rappresentanze sindacali, consulenti del lavoro etc. (legge n.12/1979). La conciliazione monocratica presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro non determina quindi una procedura automatica di tipo ispettivo ma, in prima istanza, costituisce un rimedio per la risoluzione della controversia in maniera pacifica e in tempi generalmente celeri. L’accordo di conciliazione può riguardare soltanto diritti patrimoniali dei lavoratori e deve prevedere necessariamente il riconoscimento di un periodo lavorativo intercorso tra le parti, dovendosi ritenere quindi escluse conciliazioni monocratiche a carattere novativo aventi ad oggetto la corresponsione al lavoratore di una somma di denaro a mero titolo transattivo. Deve, invero, farsi riferimento a crediti patrimoniali o pecuniari in capo al lavoratore e questo a prescindere che si tratti di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato. Il legislatore, difatti, non utilizza mai le locuzioni datore di lavoro o lavoratore subordinato, facendo generico riferimento alle parti. E’ quindi necessario che tali crediti siano dovuti in ragione della attività lavorativa, sia in essere che cessata, poiché deve sussistere in ogni caso un periodo lavorativo intercorso tra le parti (Circolare Ministeriale n. 36/2009). Non possono, infatti, essere concluse conciliazioni monocratico “a carattere novativo”, che si risolvono nella corresponsione di una somma di denaro da parte del datore di lavoro a mero titolo transattivo (c.d. “ a saldo e stralcio”). [...]
14 Febbraio 2024Rapporto di lavoroCon nota n. 694 del 2024, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiarito che in caso di attività lavorative svolte nei luoghi confinati o ambienti sospetti di inquinamento non è sufficiente la certificazione del contratto di appalto bensì occorre certificare tutti i contratti di lavoro del personale impiegato dall’appaltatore, anche se a tempo indeterminato. Sono considerati ambienti sospetti di inquinamento i pozzi neri, le fogne, i camini, le fosse, le gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi; per i luoghi confinati, pur non esistendo una precisa definizione normativa, è possibile identificare come tali quelli rientranti nelle tipologie richiamate dall’allegato che riguarda “vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos”. Le attività svolte in questi spazi non adeguatamente ventilati o preventivamente bonificati possono essere letali. Allo scopo di valutare l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori che svolgono le attività in questi luoghi così rischiosi, il Regolamento, fra l’altro, prevedeva (e prevede) l’obbligo di certificare i contratti, come chiarito dalla nota dell’Ispettorato del Lavoro , che precisa: a) qualora l’impresa nei predetti ambienti intende utilizzare personale con tipologie contrattuali diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, allora l’impresa dovrà procedere alla certificazione dei  contratti di lavoro; b) nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto. inl-nota-n-694-2024-certificazione-dei-contratti-per-lavori-adibiti-ad-ambienti-confinati-rischio-inquinamentoDownload [...]
29 Gennaio 2024Indennità e bonusQuando si ritiene che il giudizio espresso dalla commissione nel verbale definitivo di invalidità / handicap (o sordità, o cecità) non sia corretto, è possibile presentare un ricorso. Il ricorso è possibile soltanto entro 180 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata contenente il verbale di rigetto.Come funziona il ricorso? Occorre rivolgersi un avvocato, il quale, esaminata la documentazione, presenta al Tribunale di residenza un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (si tratta di una perizia sulla documentazione e sulle condizioni del soggetto); Il Giudice incarica un “consulente tecnico” (generalmente un medico) per effettuare una perizia, alla quale partecipa anche INPS; la parte istante può incaricare un proprio perito di parte; Il consulente tecnico invia la bozza della relazione di perizia alla parte istante e all’INPS, i quali possono presentare le proprie osservazioni. Il consulente tecnico di ufficio deposita la perizia definitiva presso il Giudice. Se entro 30 giorni il giudice non ha ricevuto contestazioni dalle parti, il giudice emette un decreto, che è  inappellabile. Se il ricorrente ha ragione,  l”INPS dovrà corrispondere le spese processuali e le eventuali prestazioni dovute sin dalla data della domanda (es. invalidità, Indennità di accompagnamento, ecc.) entro 120 giorni. Per maggiori informazioni sul possesso dei requisiti per la domanda di invalidità civile, è possibile consultare il sito dell’INPS alla pagina https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.domanda-invalidita-civile-e-accertamento-sanitario-50004.accertamento-sanitario.html [...]
30 Dicembre 2023Rapporto di lavoroL’INPS ha diramato il messaggio n. 4640 del 22.12.2023  con cui ha previsto nuove fasce orarie di reperibilità per i controlli domiciliari del personale medico ai lavoratori del pubblico impiego. Come noto, ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”. Tuttavia il TAR LAZIO Sede di Roma, con una recente sentenza, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma, in quanto prevede delle fasce orarie differenti rispetto ai controlli nell’impiego privato, costituendo quindi una disparità di trattamento ingiustificata tra dipendenti pubblici e lavoratori impiegati nel privato. Pertanto, l’INPS ha chiarito che, fintanto non sarà emanato un nuovo decreto ministeriale per la regolamentazione degli orari di reperibilità, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovrannoessere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi). Per maggiori informazioni su, malattia, reperibilità e pubblico impiego, contatta i nostri Uffici. [...]
3 Novembre 2023Rapporto di lavoroDetta anche gratifica natalizia, è un emolumento che viene erogato al lavoratore ed è normalmente regolata dai contratti collettivi che ne fissano anche l’ammontare, generalmente in una somma pari alla normale mensilità o alla retribuzione di fatto. Viene erogata al lavoratore una volta l’anno, in occasione delle festività natalizie ed il relativo diritto matura nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; pertanto, il dipendente che ha prestato l’attività lavorativa per l’intero anno ha diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità nel sua totalità, mentre nel caso di assunzione o cessazione del rapporto durante l‘anno, la quota di tredicesima sarà proporzionale al periodo di servizio concretamente effettuato. Anche durante le assenze per malattia, congedo di maternità e paternità, infortunio per inabilità temporanea, cassa integrazione, il lavoratore matura il diritto alla tredicesima, ma la quota relativa ai periodi di assenza è a carico degli istituti assicuratori (INPS, INAIL) che la pagano insieme all’indennità a loro carico. [...]
17 Ottobre 2023Rapporto di lavoroAi sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 151/15 (cd. “Jobs Act”), il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente con l’adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, altrimenti non sono efficaci. Lo ha recentemente confermato la Corte di cassazione che ha ricordato che ai fini dell’efficacia delle dimissioni del lavoratore è necessario il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) siano state rese in una sede assistita o davanti alla Commissione di certificazione. Ciò risponde ad una duplice esigenza: da un lato conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco; dall’altro fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro si sia formata liberamente e senza costrizione del datore di lavoro. [...]
23 Settembre 2023Rapporto di lavoroLa legge prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto. Con una  recente modifica legislativa, è stato previsto che il lavoratore possa essere adibito anche a mansioni inferiori in caso di modifica agli assetti organizzativi dell’azienda o quando è previsto dai contratti collettivi. Quando il lavoratore è assegnato a mansioni superiori, ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione alle nuove mansioni diviene definitiva dopo il periodo fissato nei contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. L’assegnazione alle nuove mansioni non diviene definitiva se si era resa necessaria per ragioni sostitutivi di altro lavoratore in servizio. Le norme stabilite per le assegnazioni delle mansioni sono ritenute inderogabili – salvo casi particolari – tanto che la legge prevede che ogni patto contrario, anche se sottoscritto dal lavoratore, sia nullo. [...]
26 Giugno 2023Rapporto di lavoroChe valore hanno le rinunce o le conciliazioni che il datore di lavoro fa firmare al lavoratore? E’ possibile annullarle? L’art. 2113 c.c. prevede che le rinunce del lavoratore rispetto ai propri diritti, in particolare quelli derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dai contratti collettivi, (ad esempio la rinuncia a parte delle retribuzioni, T.F.R. o altri diritti connessi al rapporto di lavoro), non sono valide. Ciò in quanto il legislatore ritiene che il lavoratore, trovandosi in una posizione più debole rispetto al datore di lavoro, sia posto in una condizione difficile quando viene a trovarsi a “contrattare” con il datore determinate questioni afferenti il rapporto di lavoro. Pertanto, l’art. 2113 c.c. prevede che le conciliazioni tra datore e lavoratore non sono valide se non sono effettuate in una sede protetta (come un sindacato, davanti al Giudice etc.) e che possano essere impugnate entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla rinuncia. [...]
31 Maggio 2023Rapporto di lavoroIn questi casi, lo strumento più veloce per ottenere un titolo di pagamento, è il ricorso per decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo è un atto giudiziario con cui, su richiesta del creditore (in questo caso il lavoratore), il debitore (datore di lavoro) è obbligato a corrispondere una somma di denaro o a consegnare una cosa determinata ovvero una certa quantità di beni fungibili. Nell’ambito del diritto del lavoro, l’ingiunzione di pagamento si applica al recupero delle somme di denaro (credito esigibile) da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro inadempiente. I tempi di esecuzione ed i costi ridotti fanno sì che questo sia lo strumento processuale più opportuno a fronte del mancato pagamento dello stipendio o di altre indennità e crediti da lavoro. In questi casi, la prova scritta del credito è rappresentata dalla busta paga, documento che per legge (L. n. 4/1953) il datore di lavoro è obbligato a consegnare ai dipendenti all’atto del pagamento della retribuzione, ed è condizione imprescindibile per avviare il procedimento d’ingiunzione. Una volta ottenuto il titolo, qualora il datore di lavoro non paghi la somma ingiunta, è possibile procedere all’esecuzione forzata, mediante pignoramento dei suoi beni. [...]
15 Maggio 2023Rapporto di lavoroIl contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, mediante l’apposizione di un termine.  A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 la durata massima del contratto a tempo determinato è attualmente fissata in 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (art. 19): esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. Il contratto a termine non può, quindi, avere una durata superiore a 24 mesi, comprensiva di proroghe o per successione di più contratti, fatte salve previsioni diverse dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La normativa vigente regola, altresì, le ipotesi di prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine, prevedendo che in tali casi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ogni giorno ulteriore (art. 22). Inoltre, è prevista la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nel caso in cui il rapporto di lavoro continui: – oltre il 30° giorno, per i contratti di durata inferiore a 6 mesi; – oltre il 50° giorno, negli altri casi. L’eventuale impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto (art. 28). Qualora sia accertata l’illegittimità del contratto a termine, oltre alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno in favore del lavoratore mediante la corresponsione di un’indennità onnicomprensiva calcolata tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.  [...]
1 Maggio 2023Rapporto di lavoroIl primo maggio è la festa del Lavoro, che ricorda le lotte operaie per l’affermazione dei diritti dei lavoratori. La festa del primo maggio affonda le sue origini nelle rivendicazioni per la giornata lavorativa di otto ore che si svilupparono a partire da metà Ottocento. Dall’America all’Australia comincia a diffondersi il motto “otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire”. La ricorrenza come la conosciamo noi oggi, nata per ricordare i diritti dei lavoratori di tutto il mondo, venne ideata a Parigi nel luglio del 1889, dove i delegati socialisti istituirono una grande manifestazione organizzata per una data stabilita, in modo che simultaneamente i tutti i paesi e in tute le città, i lavoratori avrebbero chiesto alle pubbliche autorità di ridurre per legge la giornata lavorativa a otto ore. La data proposta fu il 1 maggio, la Festa del lavoro. In Italia la festa venne soppressa durante il fascismo, per poi divenire ufficialmente festa nazionale nel 1947, altra data tragica per i lavoratori, legata all’eccidio di Portella della Ginestra in Sicilia. L’affermazione del diritto ad “otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire”, fu riconosciuto ai lavoratori italiani il 20 febbraio 1919, data in cui venne siglato l’accordo pilota fra la Federazione degli industriali metallurgici e la Fiom. Il decreto fu poi esteso a tutte le categorie nel 1923. Il nostro Sindacato augura buon Primo Maggio ai Lavoratori di ogni tempo che lottano per i loro diritti! [...]
12 Aprile 2023Rapporto di lavoroLa disciplina del pubblico impiego è regolata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, detto anche TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO. Tale decreto reca le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il cui accesso avviene generalmente mediante concorso. Nel corso degli anni il pubblico impiego ha subito delle sostanziali modifiche legislative che ne hanno determinato la c.d. Privatizzazione, ovvero lo hanno avvicinato al rapporto di lavoro privato, con le seguenti caratteristiche: è disciplinato dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa; è ora improntato a criteri di valutazioni delle performance e di trasparenza; è improntato al miglioramento dell’efficienza ed alla razionalizzazione attraverso: la connessione tra obiettivi e risorse in bilancio; l’introduzione presso ogni singola amministrazione di forme di controllo sui risultati complessivi della gestione; la valutazione della responsabilità dei dirigenti per i risultati complessivi di gestione ha implementato procedimenti disciplinari anche in lotta con assenteismo o violazioni delle normali regole di diligenza; come per i rapporti di lavoro privati, è devoluta la giurisdizione al giudice del lavoro (e non più ai tribunali amministrativi). Tali aspetti si rinvengono, infatti, nell’art. 1 del D. Lgs. 165/2001, che disciplina “l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell’articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica”. [...]
29 Marzo 2023Rapporto di lavoroNel c.d. decreto Milleproroghe è prevista la modalità di lavoro agile in forma integrale (dunque lavoro da remoto, senza alternanza con lavoro in sede)  fino al 30 giugno 2023 per i soli lavoratori, pubblici e privati, in condizioni di fragilità (pazienti oncologici, soggetti a trapianti, portatori di immunodeficienze ecc.),  ai quali deve necessariamente garantirsi tale modalità di lavoro, anche quando incompatibile con la natura della prestazione, essendo possibile assegnare ad essi diverse mansioni, senza che da ciò comporti una mutazione della retribuzione. Non può però dirsi altrettanto in merito alle disposizioni riguardanti i lavoratori privati che abbiano figli minori di 14 anni. Per quanto riguarda tale categoria, il lavoro agile è innanzitutto soggetto a due condizioni: che non vi sia altro genitore non lavoratore o percettore di strumenti di sostegno al reddito (RdC ad esempio) che la natura della prestazione lavorativa sia coerente con lo svolgimento del lavoro agile. Si prospettano a questo punto due interpretazioni. Secondo la prima, che sembrerebbe maggiormente probabile, ad essere riconosciuto dal Milleproroghe è il diritto ad ottenere la fruibilità del lavoro agile anche quando esso non sia previsto dalla disciplina aziendale.  Altro indirizzo, invece, ritiene che la norma rappresenti una modalità di smart working integrale del tutto analogo a quello previsto per i lavoratori fragili, con la sola differenza che in questo caso è necessaria la compatibilità con la prestazione lavorativa, restando altrimenti possibile la sola fruizione del lavoro agile.In questo scenario, in assenza di un’interpretazione univoca, di fatto restano ampi spazi di incertezza sul tema. [...]
17 Marzo 2023Rapporto di lavoroSi tratta di un certificato medico focalizzato sul rischio professionale che viene rilasciato al lavoratore solo dal medico competente assegnatogli dal datore di lavoro. Il medico competente ha l’obbligo di effettuare gli accertamenti sanitari all’interno delle aziende al fine di tutelare la salute del lavoratore. Il certificato di idoneità al lavoro è necessario per controllare lo stato di salute del lavoratore nel corso del tempo mediante accertamenti sanitari preventivi e controlli periodici; L’esame di idoneità, infatti, può risultare positivo, permettendo al lavoratore il proseguimento delle sue mansioni, oppure negativo. Nel caso in cui il soggetto risultasse idoneo, il medico competente potrà distinguere l’idoneità in: idoneità alla mansione specifica, quindi senza prescrizioni correttive su ambiente o sul lavoratore; idoneità alla mansione specifica con prescrizioni: quando l’esposizione ad alcuni rischi può essere consentita, solo con particolari precauzioni, come l’uso di dispositivi di protezione individuale specifici, o il divieto di sollevare pesi o di svolgere prestazioni notturne, etc.. Se il lavoratore non è idoneo, il datore di lavoro deve, nei limiti del possibile, adibirlo a mansioni equivalenti, o mansioni inferiori.  In caso di impossibilità ad adibire il lavoratore inidoneo a mansioni equivalenti o inferiori, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, ma solo dopo aver accertato l’effettiva impossibilità del lavoratore a svolgere mansioni all’interno dell’Azienda. In tal caso, tuttavia, il datore di lavoro deve compiere una serie di adempimenti, anche attraverso apposite commissioni, per poter legittimamente licenziare il lavoratore, altrimenti il licenziamento potrebbe risultare comunque illegittimo e far sorgere il diritto del lavoratore ad essere reintegrato o indennizzato. Per maggiori informazioni, contatta i nostri Uffici. [...]
1 Marzo 2023Rapporto di lavoroIl Giudice del Lavoro del Tribunale di Cuneo ha delineato i presupposti per la configurazione del c.d. mobbing verticale, ovvero quella serie di condotte vessatorie, reiterate e durature, individuali e collettive, rivolte nei confronti di un lavoratore ad opera di superiori gerarchici. Nel caso esaminato, il Giudice ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti del mobbing anche a causa dell’invio quotidiano e ripetuto di mail al lavoratore, sempre mettendo per conoscenza soggetti terzi ed estranei all’ente/datore, oltre che i lavoratori gerarchicamente sottoposti al destinatario/ricorrente, al fine di ostacolarlo e di farlo apparire totalmente incapace e inadatto al ruolo rivestito. Ciò aveva causato un danno al lavoratore, non solo nella sua sfera professionale, ma anche nella sua sfera personale, intima e relazionale. Il Giudice ha pertanto riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno sia professionale che morale sofferto dal lavoratore. [...]
16 Febbraio 2023Rapporto di lavoroNegli ultimi anni si è assistito sempre più all’utilizzo del distacco, dell’appalto e della codatorialità nell’ambito del rapporto di lavoro, attraverso i quali i lavoratori, pur risultando assunti da un determinato soggetto, svolgono a tutti gli effetti la prestazione lavorativa a favore di un soggetto terzo, apparentemente estraneo al rapporto di lavoro ma di fatto vero e proprio “datore di lavoro”. Si tratta molto spesso di meccanismi finalizzati a trarre vantaggi economici attraverso una evidente violazione di diritti fondamentali dei lavoratori, dando luogo ad ipotesi di somministrazione e distacco illeciti. In questi casi la legge riconosce al lavoratore il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione. Al riguardo, va considerato che le eventuali omissioni riguardanti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori di lavoro. Ciò in quanto trova applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003; principio peraltro recentemente esteso e confermato dalla Corte Costituzionale, secondo il quale il committente imprenditore  o  datore  di  lavoro  è obbligato  in   solido   con l’appaltatore, nonché con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell’appalto,  a corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonché   i   contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo di esecuzione del contratto. [...]
26 Gennaio 2023Indennità e bonus / Rapporto di lavoroSe il rapporto di lavoro viene a cessare a seguito del licenziamento del lavoratore per giusta causa, ad esempio a seguito di provvedimento disciplinare, al lavoratore spetta comunque la NASPI ? Può accadere che il rapporto di lavoro sia risolto a seguito di un comportamento del lavoratore contrario ai suoi doveri, ad esempio in caso di gravi violazioni delle normali regole di diligenza o di un comportamento illecito. Può accadere che il lavoratore abbia commesso un fatto talmente grave da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario col datore di lavoro, ad esempio in caso di grave omissione nei suoi doveri specifici, abbandono del posto di lavoro o assenza senza valida giustificazione, sottrazione di beni aziendali etc. In questi casi, il datore di lavoro, a seguito di un procedimento disciplinare, può intimare al lavoratore il licenziamento per giusta causa, previsto dall’art. 2119 c.c., che consente addirittura di interrompere immediatamente il rapporto di lavoro senza rispettare i termini di preavviso. Per maggiori informazioni sui termini di preavviso puoi approfondire qui. In questi casi, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro può essere dipesa dal non corretto comportamento del lavoratore, l’INPS riconosce ugualmente il diritto del lavoratore a percepire l’indennità di disoccupazione, purché sia derivante dalla perdita involontaria del posto di lavoro e ricorrano i requisiti soggettivi di contribuzione (almeno tredici settimane di contribuzione utile nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione). Ciò trova conferma dalla circolare INPS n. 40 del 19.03.2020, che fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012.  Secondo la suddetta circolare, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa (art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012). Secondo la circolare, la contribuzione (e quindi l’indennità di disoccupazione) è dovuta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento: per giustificato motivo oggettivo; per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo; per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23 (Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale). Dunque, anche il licenziamento per giusta causa, se ricorrono i requisiti appena elencati, può dare diritto alla Naspi. In questi casi, tuttavia, è opportuno che il lavoratore ponga particolare attenzione ai motivi che hanno determinato il licenziamento e valuti l’opportunità di contestarli, se ritenuti ingiusti o illegittimi, soprattutto in caso di licenziamento disciplinare. [...]
1 Gennaio 2023PensioniIl pagamento delle pensioni avverrà il 3 gennaio 2023. Attraverso il servizio online del sito dell’INPS è possibile visionare il cedolino della pensione, il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Ma quanto cambierà la pensione nell’anno 2023? L’aumento di perequazione automatica per l’anno 2022, già attribuito alle pensioni in via provvisoria nella misura dell’1,7 %, è stato stabilito in via definitiva nella misura dell’1,9%. Per quanto riguarda il rinnovo, l’indice provvisorio di rivalutazione delle pensioni 2023 è pari al 7,3%. Per ulteriori indicazioni sull’operazione di rinnovo per l’anno 2023, è possibile consultare la circolare INPS 22 dicembre 2022 n. 135, che descrive nel dettaglio le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023. Per maggiori informazioni scarica la circolare dell’INPS in formato pdf a questo link. Circolare_numero_135_del_22-12-2022Download [...]
22 Dicembre 2022Indennità e bonusDal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 scende da otto a sette il numero di mensilità erogabili ai percettori del reddito (con esclusione dei nuclei familiari al cui interno vi sono disabili, minorenni, o persone con almeno sessant’anni d’età). Altra novità è che viene cancellata la parola “congrua” accanto all’offerta di lavoro che il beneficiario del sussidio è tenuto ad accettare pena la perdita del beneficio economico. Con questa modifica il primo rifiuto di un’offerta di lavoro comporterà la decadenza del reddito di cittadinanza. Confermato, inoltre, che dal 1° gennaio, tutti i soggetti “attivabili” devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale. In caso di mancata partecipazione al corso si decade dal reddito, così come nel caso del primo rifiuto a una offerta di lavoro. [...]
10 Dicembre 2022Rapporto di lavoroContributo dal sito www.sindacatosilpa.it L’Istat ha appena reso noti dei dati che fanno ben sperare, sono quelli relativi all’occupazione. https://www.istat.it/it/archivio/278383 Il tasso di occupazione in Italia ha raggiunto quota 60,5%, nuovo record dal lontano 1977 ad oggi. Soltanto nel mese di ottobre si sono registrati ben 82 mila nuovi occupati ma vale la pena rapportare questo dato con ottobre del 2021 quando c’erano 496mila lavoratori in meno. Il mese di ottobre ha evidenziato anche un calo, seppure di solo lo 0,1%, del tasso di disoccupazione generale, che scende ulteriormente allo 0,2 se analizziamo soltanto il tasso di disoccupazione giovanile. Anche il tasso di inattività è diminuito assestandosi al 34,3%, con dunque una contrazione dello 0,2%. A fare da traino a questa crescita dell’occupazione sono i posti di lavoro stabili, perché il nostro Istituto di statistica li certifica in oltre 500 mila in un anno, ben un +3,4%. Da evidenziare anche un altro aspetto molto importante, quello legato alle fasce d’età. Notiamo come l’aumento più rilevante si sia registrato nella fascia d’età over 50, che ha visto un’incremento del 4,5% in un anno, che corrisponde a 393 mila persone.Iniziano anche a scemare sul mercato del lavoro gli effetti indiretti della pandemia covid, che ha letteralmente stravolto le nostre vite, perché vediamo che diminuiscono anche gli occupati a termine che scendono di 1,2 punti percentuali rispetto all’osservazione del mese ottobre 2021, periodo in cui, per la forte incertezza dei mercati, si tendeva a alla sottoscrizione di contratti a tempo determinato. Sono dati importanti che però non devono farci abbassare la guardia, ma anzi devono spronare tutti ad andare avanti per trovare le giuste soluzioni per far crescere ulteriormente l’occupazione nel nostro Paese. Le parti sociali devono confrontarsi con le Istituzioni, ed anche tra di loro, in maniera laica, scevra da preconcetti o da ideologie spesso legate ad un passato che non c’è più. Bisogna avere l’intelligenza e la capacità di analizzare in quale direzione va il nostro sviluppo e quali strumenti, anche innovativi, dobbiamo mettere in campo per intercettare i nuovi bisogni occupazionali che un mercato del lavoro in continua e rapida evoluzione richiede. E in questo scenario, un ruolo da attori protagonisti potranno averlo sicuramente le Agenzie per il Lavoro. [...]
19 Novembre 2022Rapporto di lavoroCosa succede se il lavoratore svolge mansioni che appartengono a livello contrattuale superiore a quello risultante dalla sua busta paga? In linea di principio, il lavoratore ha diritto ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito. Qualora il lavoratore svolga mansioni riconducibili ad un livello contrattuale superiore rispetto a quello risultante sulla busta paga, avrà diritto al pagamento delle differenze retributive ed ai corrispondenti contributi previdenziali. Ad esempio, se un lavoratore è inquadrato al livello D1 del contratto collettivo dei metalmeccanici ma svolge mansioni appartenenti ad un livello D2, avrà diritto al pagamento della retribuzione spettante per il livello D2, che è maggiore del livello D1, per ogni mese di lavoro e per tutto il periodo in cui ha svolto mansioni superiori e, quindi, anche al versamento dei maggiori contributi da parte del datore di lavoro. In questi casi il lavoratore deve dimostrare di aver svolto in modo continuativo e prevalente mansioni appartenenti al livello superiore, anche attraverso testimoni, e dovrà quindi rivendicare nei confronti del datore di lavoro il pagamento della differenza tra il livello di inquadramento risultante in busta paga e quello relativo alle effettive mansioni svolte. Per conoscere con esattezza l’importo cui ha diritto il lavoratore che si trovi in questa situazione, occorre una analisi di tutte le buste paga ed il conteggio delle relative differenze; attività che generalmente è compiuta dal consulente del lavoro. Se il datore di lavoro rifiuta di riconoscere le somme maggiori spettanti al lavoratore, questi potrà rivolgersi al Tribunale del Lavoro conferendo incarico ad un avvocato. Per maggiori informazioni contatta i nostri Uffici. [...]
24 Ottobre 2022Rapporto di lavoroAl fine di poter assumere una lavoratrice straniera come badante non è necessario che abbia la residenza in Italia. E’ tuttavia necessario che il cittadino straniero sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità che consente lo svolgimento di un’attività lavorativa, sia essa subordinata oppure autonoma. In tal caso è obbligatorio registrare la lavoratrice sul portale dell’INPS entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro, indicando l’indirizzo del datore di lavoro se la badante sarà assunta come convivente, o la dimora della lavoratrice in caso contrario. Se la badante è convivente, è altresì obbligatorio effettuare la denuncia di ospitalità, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. [...]
15 Ottobre 2022Rapporto di lavoroIl nostro ordinamento prevede una ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, cioè quando la malattia del lavoratore supera il limite previsto dalla Legge o dai contratti collettivi nazionali. Se l’assenza per malattia del lavoratore supera determinati periodi, la Legge consente al datore di lavoro di recedere dal rapporto e di licenziare il suo dipendente. Si tratta del licenziamento per superamento del “periodo di comporto” cioè del periodo durante il quale il lavoratore, pur non potendo svolgere la prestazione lavorativa, ha diritto alla conservazione del posto e al corrispondente trattamento economico e contributivo. I contratti collettivi nazionali stabiliscono la durata del periodo di comporto per le varie categorie di lavoratori. Sono previsti due tipi di comporto: Comporto secco: da intendersi come il numero massimo di giorni consecutivi di assenza per malattia (con riferimento dunque a un unico evento di malattia)Comporto per sommatoria: da intendersi come la somma del numero massimo di giorni di assenza per malattia in capo a un lavoratore in un determinato arco temporale (con riferimento quindi a una pluralità di malattie ripetute nel tempo).  Nel comporto si calcolano anche i giorni festivi, mentre non si calcolano i giorni di assenza per malattia determinata da gravidanza o puerperio. Nel caso in cui il lavoratore superi il periodo di assenza per malattia previsto dal CCNL di riferimento, quindi, il datore di lavoro potrà licenziarlo senza dimostrare l’esistenza di una giusta causa o del giustificato motivo, in quanto il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente e legittima per esercitare il recesso. La malattia, tuttavia, non deve essere riconducibile alle mansioni espletate o alla inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro da parte dell’azienda, perché tale evento sarebbe altrimenti riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro che, quindi, non potrebbe in tal caso legittimamente licenziare il dipendente malato. Se il lavoratore in malattia ha interesse a conservare il posto di lavoro dovrà, prima della scadenza del periodo di comporto, richiedere una aspettativa non retribuita per poter continuare a stare a casa e curarsi. In tal caso non riceverà retribuzione e contributi ma avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del periodo di aspettativa. [...]

Cos' è SILPA?

S.I.L.P.A. – Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati e Agricoli, è una Associazione Sindacale a tutela dei lavoratori, dei pensionati e dei lavoratori agricoli.

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