IL DIRITTO ALLE FERIE: CHI LE SCEGLIE? E’ POSSIBILE MONETIZZARLE E IN QUALI CASI?

Il diritto alle ferie rappresenta un principio fondamentale e irrinunciabile per ogni lavoratore, sancito dall’articolo 36 della Costituzione Italiana e rafforzato dalla normativa europea.

La giurisprudenza, sia nazionale che europea, ha consolidato alcuni principi cardine:

  1. Diritto Irrinunciabile: Le ferie annuali retribuite sono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore
  2. Obbligo del Datore di Lavoro: Il datore di lavoro ha l’obbligo non solo di concedere le ferie, ma di assicurarsi attivamente che il lavoratore sia messo in condizione di goderne. Questo include l’onere di invitare il lavoratore, anche formalmente, a fruire delle ferie e di avvisarlo che, in caso contrario, andranno perse al termine del periodo di riferimento

Chi Sceglie le Ferie? L’Analisi dei Contratti Collettivi

La facoltà di determinare il periodo feriale è disciplinata in modo variegato dai diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. L’approccio più comune è quello della concertazione e del comune accordo, sebbene con diverse sfumature che attribuiscono un peso differente alla volontà del lavoratore o del datore di lavoro.

La maggior parte dei CCNL adotta una formula che richiama la necessità di un accordo tra le parti, pur riconoscendo la prevalenza delle esigenze aziendali.

La Monetizzazione delle Ferie (Indennità Sostitutiva)

La giurisprudenza ha confermato che, in pendenza di rapporto, il lavoratore non può richiedere il pagamento delle ferie non godute, anche se la mancata fruizione fosse imputabile al datore di lavoro. In tale ipotesi, il lavoratore potrebbe agire per il risarcimento del danno alla salute (danno da usura psicofisica), ma non per ottenere l’indennità sostitutiva . La finalità è quella di incentivare la fruizione effettiva del riposo.

L’unica eccezione al divieto di monetizzazione prevista dalla legge si verifica al momento della cessazione del rapporto di lavoro (per licenziamento, dimissioni, scadenza del termine, etc.). In questo caso, qualora residuino giorni di ferie maturati e non goduti, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore un’indennità sostitutiva.

Questa indennità ha natura retributiva e non risarcitoria, in quanto rappresenta il corrispettivo di una prestazione lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo.

Alcuni CCNL recenti hanno introdotto una specifica deroga al divieto di monetizzazione in costanza di rapporto, ma solo per le ferie maturate da lungo tempo. Ad esempio, i CCNL per i settori Turismo, Servizi Ausiliari, Metalmeccanico e Terziario Avanzato prevedono che, su richiesta del lavoratore e con l’accordo dell’azienda, possano essere liquidate le ferie maturate oltre il terzo anno solare precedente. Tale liquidazione avviene con l’indennità sostitutiva corrente, maggiorata del 30% a titolo di risarcimento per il mancato godimento Cit. 27Cit. 28Cit. 29Cit. 30. Si tratta di una misura eccezionale per gestire accumuli significativi di ferie arretrate.

Secondo il D.Lgs. 66/2003, il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali deve essere goduto:

  • Per almeno due settimane (consecutive, se richieste dal lavoratore) nel corso dell’anno di maturazione.
  • Per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione .

I CCNL possono prevedere termini diversi o più ampi, ma non possono derogare al minimo legale.

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