La Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro può accedere alla posta elettronica del dipendente, se la password è stata legittimamente acquisita, e controllare la prestazione di lavoro del dipendente.
Anche post, commenti, video o altri contenuti dei Social Network, che possano risultare lesivi dell’immagine dell’azienda, compresi quelli resi in attività extra-lavorative, possono integrare una lesione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c. e condurre ad una sanzione sul lavoratore.
Il potere di vigilanza del datore di lavoro, tuttavia non è illimitato, ma deve essere bilanciato con il diritto alla riservatezza e all’inviolabilità delle comunicazioni del lavoratore; spetta quindi al datore di lavoro informare i propri dipendenti sulle norme presenti in azienda, con regole chiare, esaustive e che devono essere pubblicizzate e sottoposte ad aggiornamento periodico.
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