Contestazione disciplinare: cosa fare nei cinque giorni per difendersi

lavoratore legge una lettera di contestazione disciplinare

Le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori e perché la risposta va preparata con attenzione.

Ricevere una lettera di contestazione disciplinare genera spesso preoccupazione e la tentazione di rispondere d’impulso, oppure di non rispondere affatto. È invece il momento in cui il lavoratore può far valere le proprie ragioni, prima che il datore di lavoro decida se e come sanzionarlo.

L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) stabilisce che nessuna sanzione disciplinare può essere adottata senza aver prima contestato l’addebito per iscritto e senza aver sentito il lavoratore a sua difesa. La sanzione non può essere applicata prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione, salvo che il contratto collettivo preveda un termine più lungo.

La contestazione deve essere specifica: deve descrivere i fatti con sufficiente precisione, indicando date, luoghi e circostanze, così da consentire una difesa effettiva. Deve inoltre essere tempestiva rispetto al momento in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza dei fatti. Una contestazione generica o tardiva può incidere sulla legittimità della sanzione.

Entro il termine il lavoratore può presentare giustificazioni scritte oppure chiedere di essere ascoltato, anche con l’assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Nelle giustificazioni è utile ricostruire i fatti con ordine, allegare eventuali documenti e indicare chi può confermare la propria versione, evitando ammissioni o dichiarazioni non necessarie.

Le sanzioni conservative vanno dal rimprovero verbale o scritto alla multa, non superiore a quattro ore di retribuzione, fino alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per non più di dieci giorni. Nei casi più gravi, però, la contestazione può essere il primo passo verso un licenziamento disciplinare: per questo non va sottovalutata, anche quando i fatti sembrano di poco conto. Delle sanzioni applicate non si tiene conto, ai fini della recidiva, una volta decorsi due anni.

Se la sanzione viene comunque irrogata, il lavoratore può contestarla. Entro venti giorni può promuovere, tramite l’Ispettorato territoriale del lavoro, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato, e in tal caso la sanzione resta sospesa fino alla decisione; in alternativa può rivolgersi al giudice del lavoro. In caso di licenziamento valgono invece termini di impugnazione propri, particolarmente brevi.

Presso la sede di Roma Prenestino è possibile esaminare la lettera ricevuta e valutare, con il supporto dei professionisti di riferimento, come impostare le giustificazioni entro il termine previsto. Per fissare un appuntamento: 06 8956 6580.

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