Dimissioni “per fatti concludenti” e NASpI (c.d. indennità di disoccupazione)
La legge 203/2024 ha introdotto le dimissioni “per fatti concludenti”: se un lavoratore si assenta senza giustificazione oltre il termine previsto dal contratto (o oltre 15 giorni), l’azienda può comunicare l’evento e chiudere il rapporto come se fosse una scelta del lavoratore.
Secondo l’INPS (circolare 154 del 22 dicembre 2025), questa chiusura non è considerata disoccupazione involontaria e quindi, se formalizzata con la causale “FC”, in genere blocca l’accesso alla NASpI.
Il punto però è che l’effetto non è automatico: dipende dalla scelta del datore di lavoro, che può anche seguire la procedura disciplinare ordinaria e arrivare a un licenziamento.
Se la cessazione risulta come licenziamento, la NASpI può spettare, purché ci siano i requisiti contributivi. Inoltre, la procedura “per fatti concludenti” diventa inefficace se il lavoratore invia successivamente dimissioni telematiche, comprese quelle per giusta causa. In quel caso prevalgono le dimissioni e, se la giusta causa è provata, la NASpI torna ottenibile.
In pratica non conta solo cosa è successo, ma anche come viene formalizzata la fine del rapporto. La legge di Bilancio 2026 cambia poi l’anticipo NASpI per avviare un’attività: dal 2026 sarà pagato in due tranche, 70% subito e 30% più avanti.
La seconda tranche arriva solo se non si instaura un lavoro subordinato e non si è titolari di pensione (salvo alcune eccezioni). Se ci si rioccupa, si perde la seconda tranche e può scattare l’obbligo di restituire quanto già ricevuto, quindi conviene valutare bene prima di chiedere l’anticipo.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell’INPS o prendere appuntamento presso i nostri Uffici.




