IL PERIODO DI COMPORTO: MALATTIA, RETRIBUZIONE E CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
Nel rapporto di lavoro subordinato, il periodo di comporto rappresenta il tempo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il proprio posto. Si tratta di una tutela fondamentale, stabilita dalla legge e dai contratti collettivi, che serve a bilanciare le esigenze di continuità dell’impresa con il diritto del dipendente a curarsi senza rischiare il licenziamento immediato. Trascorso questo periodo, il datore di lavoro può legittimamente procedere al licenziamento, qualora l’assenza si prolunghi ulteriormente.
Il termine del comporto varia a seconda del contratto collettivo applicato e può essere calcolato in maniera “secca” (un periodo continuativo) oppure “per sommatoria” (più assenze nell’arco di un certo tempo).
Durante il comporto, il lavoratore non solo mantiene il posto di lavoro (quindi non può essere licenziato dal datore di lavoro), ma ha anche diritto a percepire il trattamento economico di malattia (per maggiori informazioni consulta la guida INPS qui), che è in parte a carico del datore di lavoro e in parte coperto dall’INPS, secondo modalità e percentuali stabilite dal contratto collettivo di riferimento.
Un aspetto particolarmente importante riguarda l’obbligo informativo: il datore di lavoro deve avvisare il dipendente quando il comporto sta per scadere. In mancanza di questo preavviso, un eventuale licenziamento rischia di essere dichiarato illegittimo, perché contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale.
In definitiva, il comporto non è solo un limite temporale, ma uno strumento di equilibrio tra la protezione del lavoratore malato e le esigenze organizzative dell’azienda.




